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Il decreto legislativo correttivo n. 169/2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, aggiorna il decreto legislativo n. 5 del 2006, limitando sempre più le competenze del giudice delegato, cui è stata sottratta anche l'approvazione del programma di liquidazione. Tuttavia è innegabile che sia il fallimento che il concordato preventivo rimangono permeati dell'interesse pubblico che si concretizza nel potere attribuito al pubblico ministero di chiedere il fallimento dell'imprenditore nell'ambito della procedura di concordato preventivo ex art. 162, 163, 173, 179, 180 l.f. e in più al p.m. deve essere comunicata la domanda di concordato ex art. 161 l.f., come pure la dichiarazione di fallimento ex art. 17 l.f. Queste ed altre novità sono riportate all'interno del nuovo testo aggiornato.